IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 8 marzo 2006 supplemento ordinario n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa; Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimita' sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo; D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti; Decreta: Art. 1. Competenze del Ministero delle infrastrutture 1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonche' delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilita' e pianificazione di settore per i trasporti; c) edilizia residenziale: aree urbane; d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilita', ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato; g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.