IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152, recante
«Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  struttura  organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320,  recante  Regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  Riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  8 marzo  2006 supplemento
ordinario  n.  56,  recante  Individuazione  degli  uffici di livello
dirigenziale  non  generale  del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto   il   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  in
particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° giugno  2006  adottato  ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato
decreto-legge  n.  181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in
via  amministrativa  delle strutture trasferite ai sensi dello stesso
decreto-legge  nonche'  alla  individuazione, in via provvisoria, del
contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
  Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di
controllo  di  legittimita'  sugli  atti  dei Ministeri istituzionali
della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in
merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
  Ritenuta  l'esigenza  di apportare al citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il
contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;
  D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  il  Ministro  dei
trasporti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
            Competenze del Ministero delle infrastrutture

  1.  Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di:
    a) programmazione,  finanziamento, realizzazione e gestione delle
reti  infrastrutturali  di  interesse nazionale, ivi comprese le reti
elettriche,  idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra
i  sistemi  di  trasporto  nonche'  delle  altre  opere  pubbliche di
competenza  dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa;
qualificazione  degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle
zone sismiche;
    b) concerto  sul  piano generale dei trasporti e della logistica,
piani  urbani  della  mobilita'  e  pianificazione  di  settore per i
trasporti;
    c) edilizia residenziale: aree urbane;
    d) pianificazione   delle   reti,  della  logistica  e  dei  nodi
infrastrutturali  di  interesse  nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
    e) politiche  dell'edilizia  concernenti  anche  il sistema delle
citta' e delle aree metropolitane;
    f) identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del
territorio  con  riferimento  alle reti infrastrutturali e al sistema
delle  citta'  e  delle  aree  metropolitane, reti infrastrutturali e
opere   di  competenza  statale,  politiche  urbane  e  dell'edilizia
abitativa,  opere  marittime  e portuali e infrastrutture idrauliche,
opere  infrastrutturali  per  la viabilita', ivi comprese sicurezza e
regolazione  tecnica  concernenti  le  funzioni e i compiti spettanti
allo Stato;
    g) monitoraggio,     controllo    e    vigilanza    in    materia
infrastrutturale  e  nelle  aree di cui al presente articolo, nonche'
vigilanza  sui  gestori  del  trasporto  derivanti dalla legge, dalla
concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente
alla  realizzazione  e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti
dei  compiti  e  delle  funzioni  spettanti  allo  Stato ai sensi del
presente   articolo,   fatto   salvo   quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del
presente articolo.